26 novembre 1925 n. 2029
Mappatura dell’associazionismo politico e sindacale operante nel regno.
Tutti i corpi collettivi operanti in Italia (associazioni, istituti, enti) su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di consegnare statuti, atti costitutivi, regolamenti interni, elenchi di soci e di dirigenti.
In caso di infedele (o omessa) dichiarazione, il prefetto procede allo scioglimento, mentre vengono applicate sanzioni detentive indeterminate e sanzioni pecuniarie pesantissime, da un minimo di 2.000 ad un massimo di 30.000 lire.

24 dicembre 1925 n. 2300
Allontanamento del servizio di tutti i funzionari pubblici che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà al regime.

24 dicembre 1925 n. 2263 (primo intervento strutturale in materia costituzionale):
il Presidente termina di essere individuato come Presidente del Consiglio, per diventare Primo Ministro Segretario di Stato, ottenendo la supremazia sugli altri Ministri i quali cessano di essere suoi colleghi (diventano suoi subordinati gerarchici). I singoli Ministri possono essere sfiduciati sia dal Re che dal Primo Ministro;
il capo del Governo è nominato e revocato dal Re ed è responsabile dell’indirizzo generale politico del Governo solo verso il Re, pertanto il Capo del Governo non è responsabile verso il Parlamento (non c’è rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo).

31 gennaio 1926 n. 100
Attribuisce la facoltà al Governo di emanare norme giuridiche.

4 febbraio 1926 n. 237
Modifica l’ordinamento municipale, eliminando il consiglio comunale, (elettivo dal 1848), e il sindaco (elettivo dal 1890).
Al sindaco subentra il podestà, egli è nominato con decreto reale e resta in carica 5 anni. Il podestà esercita le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Regio decreto 6 novembre 1926 n. 1848
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale vengono ampliati i poteri dei prefetti: possono sciogliere associazioni, enti, istituti, partiti, gruppi e organizzazioni politiche, ed istituisce il confino come sanzione principale nei confronti dei soggetti contro il regime.

25 novembre 1926 n. 2008 (provvedimento per la difesa dello Stato presentati dal Ministro della giustizia Alfredo Rocco):
art. 1: qualunque attentato diretto contro le persone del Re, della Regina, del Reggente, del Principe ereditario e del Primo Ministro viene sanzionato con la pena di morte;

art. 3: l’istigazione all’attentato, a mezzo stampa, diventa un reato specifico punito con la reclusione da 15 a 30 anni;
art. 5: la diffusione all’estero di “voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato”, tali da nuocere al prestigio statale o agli interessi nazionali, comporta la reclusione da 5 a 15 anni, accompagnata dall’interdizione permanente dei pubblici uffici, dalla perdita immediata della cittadinanza italiana e dalla confisca dei beni;
art. 7: per applicare il “provvedimento per la difesa dello Stato” venne istituito il Tribunale speciale. Le sentenze del Tribunale speciale erano immediatamente esecutive e inappellabili.